Etichettatura: aspetti tecnici e legislativi per contraddistinguere prodotti bio
Il viaggio di Funky GAL 2, il primo sportello del biologico prosegue parlando oggi di etichettatura. L’attenzione e la consapevolezza dei consumatori circa la qualità e le caratteristiche degli alimenti che intendono acquistare e consumare diventa ancora più evidente quando si tratta di prodotti biologici; è perciò fondamentale fornire delle informazioni dettagliate e veritiere sulla qualità e sulla tracciabilità degli alimenti.
Inoltre, dal punto di vista delle aziende biologiche, i limiti di conoscenza sulle norme di etichettatura possono indurre alcune di loro in errore, venendo sanzionate per non (saper) adempiere correttamente alle precise regole della normativa europea.
Proprio per questo, l’etichetta nei prodotti bio assume un ruolo sempre più importante: in essa sono contenute tutte le informazioni previste a livello comunitario, ma soprattutto, l’etichetta è il principale strumento di identificazione che permette di contraddistinguere un prodotto biologico rispetto a tutti gli altri; viene apposta direttamente sul packaging del prodotto, oppure, nel caso dei prodotti sfusi, esposta in loro prossimità o sotto forma di documento di accompagnamento.
Un produttore biologico non basta, infatti, che si limiti a dichiarare di essere certificato bio ma deve rispettare una serie di normative e controlli finalizzati a certificare che siano veramente bio le sue produzioni. Soltanto così, può offrire al consumatore finale la garanzia di comprare un prodotto biologico autentico, senza rischiare sulla contraffazione o dubitare sulla qualità di quello che sta acquistando.
Scopri come diventare azienda biologica certificata.
Ricordiamo che, per ottenere la certificazione, un’azienda deve sottoporsi al controllo/verifica da parte di un Organismo di controllo, in Italia autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole che rilascia un determinato codice identificativo all’ente di certificazione incaricato e soltanto dopo che è “certificata bio” può apporre un’etichetta biologica sui propri alimenti. È bene ricordare che i controlli e le verifiche non terminano dopo aver ottenuto l’attestazione di certificazione bio, bensì vengono periodicamente ripetuti per mantenere sempre la stessa garanzia di qualità, e stimolare i produttori a migliorare sempre più la loro attività.
Chi intende commercializzare prodotti alimentari e/o mangimi biologici (food e feed) può quindi utilizzare il logo europeo che certifica che almeno il 95% dell’alimento è biologico (percentuale calcolata rispetto al peso totale del prodotto di origine agricola) e dare informazioni sull’origine delle materie prime agricole, come:
- Agricoltura UE: se hanno origine europea
- Agricoltura non UE: se sono prodotte in Paesi terzi
- Agricoltura UE/non UE: se hanno in parte origine europea ed in parte extra europea
- Se il paese di origine di tutte le materie prime agricole è lo stesso, ad esempio ITALIA, vi è la possibilità di indicare l’origine italiana ad posto di UE e non UE.
Non si applica ai prodotti biologici in conversione e ai prodotti multi-ingrediente con ingredienti di origine biologica inferiori al 95%.
Facciamo attenzione a queste informazioni in etichetta e diffidiamo da altri claim per cui, invece, non esistono regole così precise come per esempio “Agricoltura pulita, ecologica, naturale”
Da considerare che dal 1° gennaio 2022, data prorogata per l’emergenza sanitaria Covid-19, entrerà in vigore il Reg. UE 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che ha abrogato il regolamento CE n. 834/2007 del Consiglio, a cui si riferisce l’impianto legislativo della scheda seguente, perché ancora in vigore. Inoltre il Reg. di Esecuzione UE 2021/279 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici e stabilisce, inoltre, alcune norme aggiuntive per quanto riguarda la posizione e l’aspetto di determinate indicazioni sull’etichetta.
La dicitura prevista per i prodotti in conversione di origine vegetale (art. 30, paragrafo 3 Reg. UE 2018/848) dovrà figurare:
- con colore, formato e tipo di caratteri che non le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto ed è interamente redatta in caratteri della stessa dimensione;
- nello stesso campo visivo del codice numerico dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848.
Lo sportello del biologico di Funky GAL 2 è a vostra disposizione per approfondimenti e per rispondere alle vostre domande.
Questo contenuto è stato realizzato all’interno del progetto Funky Gal 2 il primo sportello del biologico nell’ambito del FEARS programma di sviluppo rurale 2014-2020, operazione 3.2.01 – Informazione e promozione dei prodotti di qualità.
Scopri anche il lavoro di FIRAB sull’argomento di questo articolo.